12/6/2014 – Agevolazioni in favore delle start-up innovative: i chiarimenti dell’Agenzia
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Agevolazioni in favore delle start-up innovative: i chiarimenti dell’Agenzia
Con Circolare n. 16 dell’11 giugno 2014, l’Agenzia delle Entrate riepiloga la disciplina delle agevolazioni fiscali previste in favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati (art. 25 e ss. del DL n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 221/2012) e fornisce alcuni chiarimenti. Tra l’altro, viene precisato che:nei confronti delle start-up innovative non trova applicazione la disciplina stabilita per le società di comodo e, pertanto, non sono tenute a fare il test di operatività;nella platea dei soggetti IRPEF beneficiari della detrazione del 19% degli investimenti nelle imprese innovative rientrano, oltre ai soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, anche le società semplici, le società equiparate a quelle di persone e le imprese familiari;in caso di assunzione a tempo indeterminato di personale altamente qualificato, da parte di start-up ed incubatori certificati, è previsto l’accesso ‘con modalità semplificate’ ed in regime ‘de minimis’ al credito d’imposta del 35% sui costi di assunzioni per un massimo di 200 mila euro, purché i nuovi posti di lavoro siano conservati per almeno 3 anni (2 anni nel caso di piccole e medie imprese);la parte di reddito da lavoro corrisposto dalle start-up e dagli incubatori certificati agli amministratori, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori continuativi sotto forma di azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi non contribuisce alla formazione dell’imponibile, sia dal punto di vista fiscale che da quello contributivo; si sottolinea che i collaboratori occasionali non possono godere di tale beneficio, perché percettori di redditi diversi.