17/6/2014 – L’indennità omnicomprensiva del Collegato Lavoro non comprende gli scatti di carriera

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L’indennità omnicomprensiva del Collegato Lavoro non comprende gli scatti di carriera
La Corte di Cassazione, chiamata ad esprimersi in merito all’applicazione della sanzione omnicomprensiva prevista dall’articolo 32, comma 5, della Legge n. 183/2010 (Collegato Lavoro), ha affermato che questa non copre anche l’anzianità retributiva e contributiva dovuta al lavoratore dopo l’unificazione, in un unico rapporto, dei diversi contratti a tempo determinato instaurati con il datore di lavoro.La Suprema Corte, con la Sentenza n. 13630 del 16 giugno 2014, ha precisato che detta indennità (da 2,5 a 12 volte la retribuzione globale di fatto), oltre ad applicarsi anche alle cause in corso essendo retroattiva, copre il periodo intercorrente tra l’allontanamento dal posto di lavoro e la sentenza di merito che la riconosce, compresi eventuali scatti di anzianità, ma non ha effetto sui periodi precedenti, cioè quelli derivanti dalla ricostruzione della carriera del lavoratore, che ha pertanto diritto al riconoscimento dell’anzianità retributiva e contributiva e agli scatti che avrebbe maturato in costanza di rapporto.