11/4/2017 – Conservazione dei documenti informatici al 30 dicembre: Risoluzione delle Entrate
SeacInfo Fiscale
Conservazione dei documenti informatici al 30 dicembre: Risoluzione delle Entrate
Con Risoluzione 10 aprile 2017, n. 46, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle corrette modalità di produzione e sul termine di conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari (D.M. 17 giugno 2014).In particolare, il documento di prassi precisa che:per documento informatico s’intende qualsiasi ‘documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti’; per la conservazione di un documento informatico (ad es. la fattura elettronica) non c’è l’obbligo di una sua materializzazione su supporti fisici per considerarlo giuridicamente esistente ai fini tributari;la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in un ottica di semplificazione e uniformità del sistema, con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi;Tale termine è valido anche per i documenti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, ancorché a partire dal periodo d’imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA siano disallineati.Pertanto il contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare concluderà il processo di conservazione di tutti i documenti rilevanti ai fini fiscali (documenti IVA e altri documenti relativi al periodo 1.1.2016- 31.12.2016 ) al più tardi entro il 30.12.2017.