11/7/2017 – Negata l’agevolazione prima casa all’acquirente proprietario di un immobile non abitabile: Ordinanza

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Negata l’agevolazione prima casa all’acquirente proprietario di un immobile non abitabile: Ordinanza
Con Ordinanza 13 giugno 2017, n. 14740, la Corte di Cassazione ha precisato che il contribuente, già in possesso di un immobile in comproprietà e non idoneo ‘a soddisfare i concreti bisogni abitativi’ a causa delle ridotte dimensioni, non può usufruire nuovamente dell’agevolazione ‘prima casa’ sull’acquisto di un appartamento ubicato nello stesso Comune.In particolare, i Giudici, in base a quanto previsto dal D.P.R. n. 131/1986, hanno ribadito che per beneficiare dell’IVA al 4% sugli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di immobili abitativi non di lusso devono verificarsi le seguenti condizioni:l’immobile deve essere ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza;nell’atto di acquisto, l’acquirente deve dichiarare:di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato;non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con l’agevolazione prima casa.