13/9/2018 – Dichiarazione fraudolenta se dai documenti utilizzati emergono costi fittizi: Sentenza
SeacInfo Fiscale
Dichiarazione fraudolenta se dai documenti utilizzati emergono costi fittizi: Sentenza
Con Sentenza 12 settembre 2018, n. 40448, la Corte di Cassazione ha sancito il principio secondo cui è configurabile il reato di frode fiscale qualora il contribuente nella dichiarazione dei redditi indichi elementi passivi fittizi, a fronte dell’utilizzo di fatture o altri documenti relativi ad operazioni inesistenti, idonei ad esporre costi fittizi in bilancio.In particolare, la Corte ha precisato che ai fini della sussistenza del reato, per ‘fatture o altri documenti per operazioni inesistenti’ deve intendersi qualunque documento (ricevuta, nota, scontrino, parcella o simili) che a prescindere dal ‘nomen’ abbia l’attitudine, in base alle norme dell’ordinamento tributario, a fornire la prova delle operazioni in esse documentate. Si tratta pertanto di una valutazione di fatto basata sulle caratteristiche estrinseche e sul contenuto del documento che può essere fatta sin dalla fase dell’accertamento fiscale.Poiché nella dichiarazione non vengono allegati i documenti, è sufficiente, ai fini del perfezionamento del reato che:nella parte dedicata alla quantificazione degli elementi passivi vengano espressi in cifra i dati numerici corrispondenti a quelli risultanti dalle fatture o documenti emessi per operazioni inesistenti;i documenti in esame siano registrati nelle scritture contabili o detenuti ai fini di prova nei confronti dell’Erario.