20/4/2017 – Impossibilità di repechage del dipendente licenziato: onere della prova a carico del datore
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Impossibilità di repechage del dipendente licenziato: onere della prova a carico del datore
In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la Corte di Cassazione ha statuito che in caso di soppressione del posto di lavoro l’offerta al dipendente di ricoprire una mansione alternativa riconducibile ad un livello professionale inferiore non assolve all’obbligo del repechage e non esonera il datore di lavoro dalla verifica del possibile reimpiego del lavoratore in mansioni equivalenti. La Suprema Corte, con la Sentenza n. 9869 del 19 aprile 2017, ha ribadito che resta interamente a carico del datore l’onere di provare l’impossibilità del repechage del dipendente licenziato, non gravando sul lavoratore un correlativo onere di allegazione iniziale di posizioni alternative a cui poter essere assegnato.