24/5/2017 – Reintegrato e risarcito l’invalido in mobilità
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Reintegrato e risarcito l’invalido in mobilità
In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha statuito che spetta la reintegra ed il risarcimento all’invalido, indicato dal datore fra i licenziandi della mobilità, senza considerare che con l’estromissione del lavoratore occupato obbligatoriamente l’azienda sarebbe andata sotto la quota di riserva (art. 3 della Legge n. 68/1999). La mera tutela indennitaria stabilita dalla Riforma Fornero trova applicazione soltanto rispetto ai vizi formali della procedura di mobilità. La Suprema Corte, con la Sentenza n. 12911 del 23 maggio 2017, ha chiarito che è responsabile di una vera e propria violazione di legge il datore che indica fra il personale da licenziare un lavoratore da occupare obbligatoriamente superando il limite della quota di riserva e a quest’ultimo va riconosciuta la tutela di tipo ripristinatorio della posizione lavorativa, nel rispetto delle garanzie definite per i diversamente abili.