2/5/2017 – Licenziabile il dipendente rifiutatosi di eseguire il lavoro causando grave disagio al ddl
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Licenziabile il dipendente rifiutatosi di eseguire il lavoro causando grave disagio al ddl
Con la Sentenza n. 10568 del 28 aprile 2017 la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla legittimità del licenziamento di un dipendente che si era rifiutato di effettuare la prestazione lavorativa adducendo obbiezioni sulla modalità di esecuzione imposta dal datore.In particolare la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore, per lesione del rapporto fiduciario, non ritenendo fondate le ragioni per le quali il lavoratore si era rifiutato di eseguire la propria mansione arrecando inoltre grave disagio e aggravio economico all’impresa nel dover richiedere ad altro lavoratore di eseguire le mansioni impartite.