13/4/2017 – Chiarimenti in ambito previdenziale per conviventi e persone unite civilmente: Circolare INPS

SeacInfo Fiscale
Chiarimenti in ambito previdenziale per conviventi e persone unite civilmente: Circolare INPS
Con Circolare 31 marzo 2017, n. 66, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito ai risvolti che la disciplina introdotta dalla L. n. 76/2016, riguardante le Unioni civili tra persone tra lo stesso sesso e le convivenze di fatto, ha prodotto in ambito previdenziale presso le gestioni dei lavoratori autonomi artigiani e commercianti.In particolare, l’INPS precisa che:ai sensi dell’art.1, comma 20 della predetta Legge, l’equiparazione dello status di coniuge a quello di persona unita civilmente con persona dello stesso sesso, comporta l’estensione delle ‘tutele previdenziali in vigore per gli esercenti attività autonoma anche ai coadiuvanti uniti al titolare da un rapporto di unione civile’;ai sensi del comma 13, art.1 della medesima Legge, la disciplina relativa ai diritti ed obblighi in ambito fiscale e previdenziale dei partecipanti all’impresa familiare, deve considerarsi applicabile anche alla persona unita civilmente al titolare dell’impresa familiare, in quanto equiparata al coniuge;il convivente di fatto non è titolare degli stessi diritti ed obblighi in ambito previdenziale sussistenti in capo al familiare coadiutore, in quanto la disciplina in oggetto non estende lo status di coniuge o familiare al convivente di fatto. Di conseguenza, alla prestazione lavorativa di quest’ultimo andrà applicata la disciplina che, in base al caso concreto, meglio si adatta alla tipologia di lavoro prestata.