18/4/2017 – Licenziato il lavoratore invalido per superamento del periodo di comporto
SeacInfo Amministrazione del personale
Licenziato il lavoratore invalido per superamento del periodo di comporto
Secondo la Corte di Cassazione il lavoratore invalido inserito nelle categorie protette può essere licenziato per superamento del periodo massimo di conservazione del posto di lavoro in costanza di malattia, previsto dal contratto collettivo, qualora le assenze computate ai fini di tale superamento non siano ricollegabili allo stato di invalidità. La Suprema Corte, con la Sentenza n. 9395 del 12 aprile 2017, ha ribadito che il licenziamento è valido, in quanto se le condizioni di salute comportanti l’astensione dal lavoro riguardano una patologia preesistente all’attivazione del rapporto lavorativo, non rientrante nelle specifiche invalidità per cui il lavoratore è stato inserito in azienda quale categoria protetta, i giorni di assenza vanno calcolati ai fini del comporto.