16/5/2017 – Agricoltore che vende soprattutto prodotti acquistati presso terzi: Risoluzione

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Agricoltore che vende soprattutto prodotti acquistati presso terzi: Risoluzione
Con Risoluzione 8 maggio 2017, n. 169670, il MISE ha individuato i prodotti che provengono dall’azienda dell’imprenditore agricolo rispetto a quelli acquistati presso terzi.In particolare, il documento di prassi evidenzia che dalla normativa attualmente in vigore (art. 4, commi 1, 5 e 8, D.L.gs. n. 228/2001) risulta espressamente che i produttori agricoli sono legittimati a vendere, anche prodotti non provenienti dai propri fondi (compresi i prodotti trasformati presso altre aziende agricole e quelli che risultano oggetto di un ciclo industriale di trasformazione), purché in misura non prevalente ed entro i limiti fissati dalle suddette disposizioni.Quindi, non può essere considerato piccolo imprenditore agricolo, ma esercente al dettaglio, il soggetto iscritto nella sezione speciale in Camera di commercio, che opera su area pubblica e vende soprattutto prodotti acquistati presso terzi.