14/6/2017 – Risarcito il dipendente non esonerato da mansioni incompatibili con il suo stato di salute

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Risarcito il dipendente non esonerato da mansioni incompatibili con il suo stato di salute
In tema di sicurezza sul lavoro, secondo la Corte di Cassazione il datore di lavoro è tenuto al risarcimento del danno biologico temporaneo per violazione degli obblighi di protezione, in caso di mancato esonero del dipendente dalle mansioni incompatibili con il suo stato di salute. La Suprema Corte, con la Sentenza n. 14665 del 13 giugno 2017, ha chiarito che si configura la responsabilità per malattia professionale a carico del datore che non ha predisposto le giuste cautele per tutelare l’integrità del lavoratore, nonostante quest’ultimo gli abbia comunicato la sussistenza di una patologia respiratoria.