20/6/2017 – Fondo di solidarietà ormeggiatori e barcaioli: istruzioni INPS per la presentazione delle domande di assegno ordinario
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Fondo di solidarietà ormeggiatori e barcaioli: istruzioni INPS per la presentazione delle domande di assegno ordinario
L’INPS, con il Messaggio n. 2536 del 19 giugno 2017, fornisce indicazioni riguardo la presentazione delle domande di assegno ordinario al Fondo di solidarietà bilaterale del settore dei gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani.L’Istituto, ricordando che il Fondo risulta pienamente operativo dalla data del 22 febbraio 2017 (data di nomina del Comitato amministratore del Fondo) e che le domande di assegno ordinario possono essere presentate entro 15 giorni dalla data d’inizio delle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa, precisa che le prestazioni di assegno ordinario sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 7 febbraio 2017. Ai soli fini della presentazione della domanda, il periodo intercorrente tra il 7 febbraio 2017 e la data del 19 giugno 2017 (data di pubblicazione del Messaggio n. 2536/2017) è neutralizzato e, pertanto, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti in tale nel periodo, la decorrenza dei 15 giorni utili per la presentazione della domanda di assegno ordinario è la data del 19 giugno 2017. Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno 20 giugno 2017, il termine di decorrenza dei 15 giorni coinciderà con la data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.