28/6/2017 – Fondo di solidarietà del credito: indicazioni INPS per la richiesta dell’assegno emergenziale

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Fondo di solidarietà del credito: indicazioni INPS per la richiesta dell’assegno emergenziale
L’INPS, con il Messaggio n. 2655 del 23 giugno 2017, interviene per fornire indicazioni operative riguardo le modalità di accesso e la disciplina dell’assegno emergenziale, prestazione assicurata dal Fondo di solidarietà per la conversione e la riqualificazione professionale, per il sostegno all’occupazione e del reddito del personale del credito ai lavoratori licenziati a seguito di procedure di gestione degli esuberi e non aventi i requisiti per accedere alle prestazioni straordinarie.In particolare l’Istituto precisa che:le domande di accesso alla prestazione emergenziale potranno essere presentate, da parte dell’azienda, solo successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro dei soggetti per i quali si richiede il trattamento integrativo. L’istruttoria delle domande sarà avviata soltanto a seguito della presentazione della domanda di disoccupazione da parte di ciascun lavoratore interessato;il contributo dovuto da parte del datore di lavoro, il cui ammontare è pari alla metà della prestazione, comprensiva della contribuzione correlata, dovrà essere versato entro 30 giorni dalla comunicazione al datore di lavoro della delibera del Comitato amministratore di concessione dell’assegno emergenziale.